Riforma AVS 21 - Le principali modifiche

In vigore dal 1° gennaio 2024

Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell’AVS e il livello delle rendite per i prossimi dieci anni.

Questa riforma comporta, tra l’altro, gli adeguamenti al pilastro 3a, segnatamente in relazione all’età ordinaria di pensionamento delle donne.

Di seguito sono riportati i cambiamenti più impattanti della Riforma AVS 21:

  1. Età di riferimento uniforme
  2. Generazione di transazione
  3. Riscossione flessibile della rendita
  4. Aumento delle rendite per chi continua a lavorare oltre l’età di riferimento.

1. Età di riferimento uniforme (armonizzazione dell’età di riferimento per le donne a 65 anni)

L’età di pensionamento ordinaria delle donne viene ritoccata verso l'alto di un anno, passando da 64 a 65 anni.
L’innalzamento è graduale, con incremento di tre mesi all’anno a partire dal 2025.
Dal 2028 l’età di riferimento di donne e uomini verrà parificata a 65 anni.

Lo specchietto sottostante illustra quanti mesi in più dovranno lavorare le donne interessate dal provvedimento.

Nascita
(anno)

Età di riferimento per le donne

Inizio del diritto alla rendita AVS

1960 

64 anni

febbraio 2024 - gennaio 2025

1961

64 anni e 3 mesi

maggio 2025 - aprile 2026

1962

64 anni e 6 mesi

agosto 2026 - luglio 2027

1963

64 anni e 9 mesi

novembre 2027 - ottobre 2028

1964

65 anni

da febbraio 2029


Per stabilire con precisione la propria età di riferimento si può utilizzare il calcolatore individuale presente nel sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS): https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html


2. Generazione di transazione

In questa fase di transazione sono toccate le donne nate tra il 1961 e il 1969. Per questo motivo, verranno indennizzate finanziariamente per l’innalzamento dell’età di riferimento e hanno diritto a prestazioni di compensazione.


3. 
Riscossione flessibile della rendita

Con l’introduzione della riforma AVS 21 sarà possibile percepire la rendita più liberamente: entrambi i sessi potranno iniziare a riscuotere la rendita a partire da un'età minima di 63 fino a 70 anni.
La percezione della rendita potrà avvenire per gradi. Sarà possibile continuare a lavorare a tempo parziale e anticipare o rinviare anche solo una parte della rendita.
Inoltre, il periodo di anticipazione potrà essere determinato in mesi anziché in anni.
Questa misura consentirà un passaggio graduale dalla vita lavorativa alla pensione.


4. Aumento delle rendite per chi desidera continuare a lavorare oltre l’età di riferimento

Ad oggi, chi continua a lavorare in età AVS non versa contributi fino a un salario mensile lordo di CHF 1400.--. Oltre questa franchigia, è dovuto il versamento dei contributi, tuttavia questi contributi AVS aggiuntivi non aumentano la rendita di vecchiaia corrente. Per questo motivo attualmente non è molto conveniente lavorare dopo aver superato l’età di pensionamento.
Con l’entrata in vigore di AVS 21, sarà possibile rinunciare alla franchigia e quindi i contributi versati dopo i 65 anni di età verranno considerati nel calcolo della rendita. Questo incentivo a proseguire l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento renderà possibile colmare eventuali lacune previdenziali createsi in precedenza, e permetterà di aumentare la rendita di vecchiaia personale.

Per ulteriori dettagli consultare il sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS):
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html

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